Domenica, 19 Maggio 2013

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Quadro normativo dei rifiuti

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Quadro normativo dei rifiuti.
La protezione dell’ambiente e delle risorse naturali con il progredire del tempo ha acquisito molta rilevanza soprattutto nella politica dell’Unione Europea.
Infatti il 1° dei sei programmi di azione comunitaria risale al 1972, con il quale aveva adottato una serie di provvedimenti aventi come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente.
Il 2° programma ed il 3°(fino nel 1987) sono basati sulla promozione di 3 soluzioni:
Prevenzione
Riutilizzo e/o riciclaggio
Smaltimento controllato e sicuro dei residui
Il 4°(1987-1992) conferma gli orientamenti enfatizzando l’uso dei prodotti puliti come strumenti per ridurre i rifiuti alla fonte.
Il 5° introduce il concetto di sviluppo sostenibile.
Il 6°(2001)pone l’attenzione sulla necessità di intervenire in maniera più incisiva sulla prevenzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Normative europee sui rifiuti emanate prima del 1989.
DIR 75/439/CEE del consiglio,regola l’eliminazione degli oli usati.
DIR 75/442/CEE del consiglio relativa ai rifiuti.
Entrata in vigore nel 1977 fu la prima a regolamentare lo smaltimento dei rifiuti a livello comunitario.
Dà la definizione di rifiuto:”qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi secondale disposizioni nazionali vigenti”.
Si puntualizza il termine smaltimento,intendendo con esso: la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento ed il deposito nel suolo, le operazioni necessarie per il riutilizzo o per il riciclo.
Sono stati introdotti i piani di smaltimento dei rifiuti.
Applica il principio:”Chi inquina paga”.
DEC 76/431/CEE della commissione relativa all’istituzione di un comitato in materia della gestione rifiuti.
DIR 78/176/CEE del consiglio relativa ai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio.
RAC 81/972/CEE del consiglio per il riutilizzo della carta straccia e l’impiego di carta riciclata.
DIR 86/278/CEE del consiglio riguardante la protezione dell’ambiente soprattutto del suolo nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione nell’agricoltura.
Normativa europee sui rifiuti emanate tra il 1989 ed il 1996.
RIS del consiglio riguardante i trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi verso paesi terzi.
RIS del consiglio sulla politica i materia dei rifiuti.
DIR 91/156/CEE del consiglio che modifica la DIR 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
Recepisce i principi guida dettati dalla strategia comunitaria del 1989.
La definizione del termine rifiuto:”qualsiasi sostanza che rientri nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”
Gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti
P revenzione dei rifiuti
Recupero
Smaltimento sicuro
L’obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti
La procedura di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazione di smaltimento o di recupero
Principio: chi inquina paga
Allegato I contenente un elenco di 16 categorie di rifiuti
Smaltimento dei rifiuti in un impianto vicino al luogo di produzione
DIR 91/157/CEE del consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
DIR 91/689/CEE del consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
Sostituisce la 78/319/CEE relativa ai rifiuti tossici e nocivi
Definizione del termine rifiuto pericoloso
Divieto di mescolare le diverse categorie di rifiuti pericolosi
Procedure per l’autorizzazione per gli stabilimenti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi
Ispezioni periodiche
L’obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti concernenti i rifiuti pericolosi
DIR 93/86/CEE della commissione riguardante un aggiornamento al progresso tecnico della DIR 91/157/CEE.
REG n°259/93 del consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della comunità europea.
DEC 94/3/CE della commissione dove istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’art.1 a) della DIR 75/442/CEE.
DEC 94/774/CE della commissione relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal REG(CEE) n°259/93
DEC 94/904/CE del consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art.1,par.4 della DIR 91/689/CEE.
DIR 94/62/CE del parlamento europeo e del consiglio sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Propone di tutelare l’ambiente e di far funzionare il mercato interno
Prevenzione della produzione dei rifiuti
Reimpiego degli imballaggi
Riciclaggio degli imballaggi
Altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio
DIR 94/67/CE del consiglio sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi.
La commissione adotta, nel 1989, una strategia con la quale si passa dal concetto di “smaltimento”a quello di “gestione integrata” dei rifiuti.
Questa volta i programmi d’azione sono 5:
La prevenzione
La massimizzazione del recupero
La minimizzazione dello smaltimento finale
Controllo spedizione rifiuti
La decontaminazione dei siti inquinati
Normativa sui rifiuti emanata dal 1996 ad oggi.
DIR 96/59/CEE del consiglio riguardante lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
DIR 96/61/CEE del consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento
DEC 97/129/CE della commissione che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della DIR 94/62/CE
DEC 97/138/CE della commissione che istituisce le tabelle per il sistema base di dati ai sensi della DIR 94/62/CE
DEC 97/283/CE della commissione concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione della concentrazione di massa di diossine e furani nelle emissioni atmosferiche sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi conformemente all’art.7 par 2 della DIR 94/62/CE
DEC 97/640/CE della commissione relativa all’approvazione della modifica alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
RIS del consiglio sulla strategia comunitaria per la gestione rifiuti
DEC 98/177/CE della commissione che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti dalla DIR 94/62/CE
DIR 1999/31/CE del consiglio relativa alle discariche dei rifiuti
Individuate 3 categorie di discarica(rifiuti pericolosi, non pericolosi, inerti)
Costo dello smaltimento dei rifiuti in discarica
DEC 2000/532/CE della commissione che sostituisce la DEC 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’art.1 lettera a) della DIR 75/442/CEE
Nuovo CER
La differenza rispetto alla strategia del 1989 consiste nell’applicazione della gerarchia tenendo presente il principio:”migliore opzione per l’ambiente”, tenendo conto dei costi economici e sociali.
La normativa nazionale attraverso il D.P.R 915/82 alla L.36 del 2003 di definire un percorso legislativo garante della tutela dell’ambiente e della gestione dei rifiuti.
Le norme che contegono strumenti di tutela ambientale sono gli art.844,912,2043 del Codice Civile e nel Codice Penale.
La prima regolamentazione dei rifiuti fu data dalla L.366 del 20 marzo del 1941 che tentava un primo approccio alla materia sotto il profilo igenico-sanitario, la prima vera norma fu D.P.R n° 915 del 10 settembre 1982 attuativo delle direttive CEE 75/442 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, 78/319 relativa ai rifiuti tossico-nocivi.
Il D.P.R 915/82 definiva le varie competenze istituzionali ed incentrava l’impostazione sulle modalità di smaltimento dei rifiuti.
L’art.8 della L.8 luglio 1986 n°349 introduce il concetto di danno ambientale,
il D.L. 31 agosto 1987 n°361 convertito nella L. 29 ottobre 1987 n°441 affrontava i problemi connessi con il 475 del 9 novembre 1988 riguardante lo smaltimentoi dei rifiuti industriali.
La L.441/87 prevedeva l’istituzione dell’Albo Nazionale delle imprese di smaltimento, l’istituzione dei piani regionali di bonifica delle aree inquinate e la regolamentazione del trasporto.
Sono seguite la L.n°45 del 10 febbraio 1989 (rifiuti ospedalieri), decreti del 1992 (smaltimento fanghi e oli esausti.
Nel 1991 fu emanato un D.M che regolava la raccolta differenziata, e consentì di avviare le prime azioni per il recupero delle frazioni riciclabili dei rifiuti.
Nel 1992 con il D.gls. n° 508 sono state stabilite le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti di origine animale o a base di pesce.
Dal 1993 al 1997 il Decreto Ronchi (D.Lgs n° 22 del 5 febbraio 1997) rivoluziona il quadro complessivo in materia rifiuti ed introduce un articolato sistema di obblighi e di adempimenti amministrativi a carico dei produttori e gestori dei rifiuti.
Introduce il concetto di gestione dei rifiuti, che consiste nella raccoltà,il trasporto, il recupero,smaltimento, il controllo.
La caratteristica fondamentale del nuovo sistema consiste nella responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti.
Esso si pone l’obbiettivo di assicurare un’ elevata protezione dell’ambiente attraverso la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti ed il loro recupero.
Introduce il criterio di classificazione dei rifiuti che vengono distinti in urbani e speciali, a loro volta in pericolosi e non pericolosi.
Il Decreto Ronchi subito subì una serie di modifiche e integrazioni.
D.lgs 8 nov. 1997(Ronchi bis), L. 24 apr. 1998(Comunitaria 95),L.9 dic. 1998 n° 426(Ronchi ter), L. 23 dic. 1999 n°488 (finanziaria 2000), L. 21 nov 2000 n° 342 (Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000), L.23 mar 2001 n°93, D.L. 16 lug. 2001 n°286, D.L.28 dic. 2001 n°452, L.28 dic 2001 n°448 ( finanziaria 2002).
Il decreto favorisce le attività di recupero e di riciclaggio dei rifiuti al fine di ridurre al massimo la percentuale di rifiuti da inviare allo smaltimento, ha imposto la realizzazione e la gestione di impianti di incenerimento ma solo se il processo di combustione è accompagnato da recupero energetico, solo i rifiuti inerti vanno in discarica.
Introduce specifici criteri per la gestione dei rifiuti in modo da ridurre lo smaltimento finale attraverso la prevenzione nella produzione di rifiuti ottenuti attraverso lo sviluppo di tecnologie, la promozione di strumenti economici, ecobilanci, ecoaudit, lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione delle sostanze pericolosi contenuti nei rifiuti, il riempiego, il riciclaggio ect.
Alle regioni viene dato il compito di disporre, adottare e aggiornare i piani regionali di gestione dei rifiuti, l’approvazione di nuovi impianti e l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, possono emanare ordinanze in caso di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, elaborazione e aggiornamenti dei piani di bonifica di aeree inquinate.
Alle province ha il compito di controllo e verifica delle attività di gestione dei rifiuti, individuazione delle aree più adatte per la localizzazione degli impianti, disciplina i modi e le forme della cooperazione tra enti locali dello stesso ATO.
Ai comuni il decreto attribuisce il compito di organizzare la raccolta differenziata il recupero e lo smaltimento dei rifiuti attraverso l’adozione di disposizioni e regolamenti per assicurare la tutela igienico-sanitaria in ogni fase della gestione.
Il ruolo a questi organi fa leva su un elemento-chiave: la gestione rifiuti, esso si distingue in 4 operazioni:
Raccolta
Trasporto
Smaltimento, improntata sul principio delle 3 E:
Efficacia
Efficienza
Economicità
Recupero
Quest’ultima è improntata su dei principi: 3R
Riduzione della produzione di rifiuti
Riciclaggio de materiali
Recupero di energia dai rifiuti
Dal decreto Ronchi al recepimento della 1999/31/CE, la L.36/2003.
Sulla Gazzetta Ufficiale fu pubblicata la L.9 dic.1998 n°426,operò modifiche sostanziali alla L.979/82(per la difesa del mare), al D.L. 496/93 (riorganizzazione dei controlli ambientali),alla L.150/92 ed al D.L 2/93 (commercio internazionale delle specie vegetali ed animali in via d’estinzione), alla L.447/95 (sull’inquinamento acustico), al D.L 486/96, al D.L vo 92/92 (eliminazione degli oli usati), alla L. 257/92 ( cessazione dell’impiego dell’amianto) e specialmente al decreto Ronchi ter.
Legge n ° 443 del 21/12/2001.
Questa legge esclude dalla normativa dei rifiuti le terre e le rocce da scavo e viene stabilito l’effettivo utilizzo per reinterri,riempimenti.
Direttiva Ministero Ambiente del 09 aprile.
Esso adottò un nuovo CER( codice europeo rifiuti), indicò le modalità di compilazione dei registri e formulari.
Decreto 12 giugno 2002 n°161.
Vengono individuati i rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
Legge n°178 del 08/08/2002.
In questa legge è stato convertito in legge il decreto legge 8/7/2002 n° 138 che emanava l’interpretazione della definizione di rifiuto:qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A(CER) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi.
Legge 179/2002.
Legge dedicata interamente all’ambiente dall’emissioni inquinanti alle valutazione di impatto ambientale, dalle bonifiche alle modifiche del decreto Ronchi.
Fu inserito nelle applicazioni della normativa sui rifiuti i residui e le eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine.
Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti i consorzi nazionali istituiti per la raccolta differenziata.
Il decreto legislativo n°36/2003.
Riecheggia le corrispondenti disposizioni della direttiva 1999/31/CE.
Classifica le discariche in 3 categorie:
Discarica per rifiuti inerti
Discarica per rifiuti non pericolosi
Discarica per rifiuti pericolosi
L’obbiettivo è quello di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi della salute umana
Definisce i seguenti termini:
Discarica l’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.
Trattamento processi fisici,termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, d agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.
Gestore il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica
Detentore il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso
Richiedente il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica.
Individua ben 14 categorie di rifiuti non ammissibili in discarica e stabilisce divieto di diluire o miscelare i rifiuti per renderli conformi ai criteri di ammissibilità.
I rifiuti per essere collocati in discarica devono subire il trattamento.
Disciplina il contenuto della domanda di autorizzazione per la costruzione di una discarica.
Il richiedente deve presentare i vari piani:
Piano di gestione operativa( criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità della chiusura)
Piano di gestione post-operativa ( programmi di sorveglianza e controlli successivi alla chiusura)
Piano di sorveglianza e controllo ( misure tecniche per prevenire i rischi di incidenti causati dal funzionamento della discarica)
Piano di ripristino ambientale (le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica).
D.M 3/08/05.
Definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
D.L.vo 152/06( testo unico sull’ambiente)
Definisce la bonifica dei siti contaminati,procedure di VIA, VAS, IPPC, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela risarcitoria contro i danni dell’ambiente .

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